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giovedì 09 settembre 2010


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Pdl sì, Pdl no: ecco che cosa sta succedendo nelle aule dei tribunali

Tar, Consiglio di Stato, ricorsi. Il nostro esperto ci spiega, in punta di diritto, cosa sta succedendo veramente

09.03.2010 - Gianpaolo Sbaraglia

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Pdl e giustiziaI pasticci elettorali della lista Pdl, avvenuti in Lombardia e nel Lazio, per la presentazione delle liste, hanno fatto discutere sotto il profilo politico e in particolare sotto il profilo giuridico.

Per una maggiore chiarezza, le due situazioni devono essere analizzate distintamente, al fine di evitare ogni tipo di confusione a livello pratico. In entrambi i casi, di differente gravità, è previsto, però, lo stesso iter giudiziario. Si pensi al caso della Lombardia. Il Pdl di Milano e provincia ha rispettato i termini per la presentazione delle liste per concorrere alle elezioni regionali. La commissione elettorale, istituita presso la Corte di appello di Milano, ha verificato l'irregolarità di 552 firme su circa 3900 (per l’ammissione erano richieste 3500 firme). Pertanto la stessa commissione, con provvedimento, non ammette la lista per un’irregolarità formale. Il Pdl ha effettuato, di conseguenza, il ricorso alla stessa commissione che, valutata l’istanza, ha riconfermato la non ammissione della lista in questione.

Il rigetto, secondo la legge, è immediatamente esecutivo e, pertanto, la lista è stata, de facto, esclusa dalla competizione elettorale.

Tale rigetto ha natura squisitamente amministrativa e la lista è ricorsa al TAR della Lombardia. Da un punto di vista processuale, presentato il ricorso da parte dell’interessato (Pdl), la pubblica amministrazione, entro 60 giorni, deve depositare le relative controdeduzioni. Una così palese dilatazione dei tempi, nella delicata ipotesi di imminenti elezioni, potrebbe compromettere la partecipazione della lista esclusa alla competizione elettorale. Per questo motivo, il candidato alla Presidenza della Regione Lombardia, Formigoni ha chiesto, con istanza rivolta allo stesso TAR, la sospensione del provvedimento della commissione elettorale ( nel contempo impugnato al Tar). Devono sussistere due condizioni necessarie per richiedere la sospensione degli effetti del provvedimento. Il primo è il fumus boni iuris (un diritto potenzialmente leso) e il secondo è il periculum in mora (un pregiudizio grave e attuale del diritto in questione). Giustamente il TAR, con ordinanza, nei giorni passati, riconoscendo queste due condizioni, ha sospeso il provvedimento, riammettendo così alle elezioni la lista Pdl. Tendenzialmente, se il giudice riconosce una potenziale dannosità del provvedimento (e dunque lo sospende) su un diritto e si ravvisa una illegittimità conclude il processo con il relativo annullamento dell’atto. Si aggiunga a questo che il Consiglio di Stato, nel merito, rispetto a vizi meramente formali in materia di presentazione delle liste, ha ritenuto “sacrosanta” la prevalenza della sostanza sulla forma, come generale principio di ragionevolezza. Nonostante che il TAR pronuncerà la sentenza dopo le elezioni, l’errore del Pdl in Lombardia è definitivamente risolto.

Un seguito diverso ha, invece, assunto la presentazione della lista Pdl nel Lazio. Infatti, in questo caso, alla scadenza del termine, il Popolo delle libertà non aveva presentato la lista. La commissione elettorale, perciò, non ha ammesso la lista Pdl e non appaiono, peraltro, credibili le motivazioni addotte dai presentatori della lista. Infatti, in principio hanno sostenuto che i documenti contenenti le firme fossero comunque presenti nell’edificio della Corte di Appello. In un secondo momento, invece hanno rettificato, sostenendo che gruppi di facinorosi avrebbero ostacolato la presentazione della lista. Comunque la lista ha presentato il ricorso avverso la decisione della commissione elettorale. Il ricorso, come detto, è apparso chiaramente infondato e per questo l’organo competente ha rigettato la richiesta avanzata. Si arriva, a questo punto, all’emanazione (in tempi record!) di un singolare decreto legge interpretativo. Tralasciando in questa sede la controversa accezione di urgenza poco appropriata per il decreto legge in esame, si sollevano, nel merito, dubbi di legittimità costituzionale. Si ritiene, infatti, che il decreto contrasti con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) nella parte in cui prevede un’interpretazione (in itinere) che favorisce una lista, penalizzando, di fatto, quelle che hanno rispettato le scadenze. Si viola l’articolo 77 Cost., poiché non è presente un’effettiva ipotesi di urgenza. Si violano, inoltre, l’articolo 77 e l’articolo 117(competenze dello stato e delle regioni) della Costituzione, per conflitto tra Stato e regione, giacché è competente, in via esclusiva, circa le elezioni regionali, la regione di riferimento.

La lista del Pdl del Lazio, dopo il rigetto della commissione, ha presentato il ricorso al TAR, confortata anche dal decreto legge interpretativo. Assieme al ricorso, come nel caso del Pdl Lombardia, la lista per la Polverini ha chiesto la sospensione del provvedimento della commissione elettorale. Il TAR, con ordinanza, ha affermato che non può essere accolta l’istanza di sospensione poiché non sono presenti i presupposti per la sospensione (invece presenti per il caso Formigoni). Ha ritenuto, inoltre, non applicabile il decreto legge “salva liste”poiché, come già accennato sopra, la competenza in materia di elezioni regionali spetta alla regione (rectius:legge regionale).

Il TAR Lazio ha, perciò, fissato l’udienza per la trattazione ordinaria della causa di merito i primi di maggio. 

In tale situazione il Pdl di Roma e provincia è escluso dalla competizione elettorale.

Resta da vedere se il Popolo delle Libertà impugni tempestivamente l’ordinanza che esclude la sospensione del provvedimento della commissione elettorale.

 

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