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Le novità e i cambiamenti della "legge bavaglio"

Il testo del disegno di legge analizzato e spiegato in undici punti

13.06.2010 - Valerio Damiano



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Il ddl sulle intercettazioni sta facendo discutere tutto il paese creando opinioni opposte. Ma in cosa consiste nello specifico questa legge? Cerchiamo di capirlo meglio analizzando il testo ufficiale.

1- Alla fine del settantacinquesimo giorno di intercettazioni telefoniche (periodo di durata massima), il pubblico ministero potrà chiedere una proroga di tre giorni in tre giorni solo nel caso in cui avvertisse il rischio che si stia per compiere un nuovo reato o nel caso in cui si tratti di una prova fondamentale.

2- Per quanto riguarda le intercettazioni ambientali, la durata massima è di 3 giorni (prorogabili di tre in tre). Per le delicate questioni di mafia e terrorismo si potranno realizzare "anche se non vi è motivo di ritenere che in quei luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa". Per tutti i restanti delitti ci sarà la differenza tra luogo privato e luogo pubblico e, specialmente nel secondo caso, bisognerà avere maggiori indizi.

3- Per chiedere un'intercettazione telefonica (o visiva) e i tabulati serviranno "sufficienti indizi di reato" per i delitti di mafia e di terrorismo. Per tutti gli altri crimini saranno necessari invece "gravi indizi di reato".

4- La toga che rilascia pubblicamente dichiarazioni sul procedimento affidatogli o che viene indagata per violazione del segreto ha l'obbligo di astenersi. In più è vietata la pubblicazione dei nomi e delle foto dei magistrati per quanto riguarda i provvedimenti che gli sono affidati. 

5- E' anche prevista un'ammenda in caso di omesso controllo, cioè nell'eventualità in cui pubblici ufficiali e magistrati smettessero di esercitare "il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione o pubblicazione delle intercettazioni".

6- Pena da sei mesi a quattro anni di carcere per chi "fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di conversazioni a cui partecipa o comunque effettuate in sua presenza". Si parla qui del cosiddetto "Comma D'Addario", soprannominato così a causa della famosa escort che la scorsa estate registrò le proprie conversazioni private con il presidente del consiglio.

7- Nel caso del carcere per i giornalisti la pena diventa da 6 mesi a un anno (era da uno a 3 anni). Diventa quindi oblabile (trasformabile in sanzione pecuniaria).

8- Si prevede che per le intercettazioni, anche quelle non più coperte da segreto, resti il divieto di pubblicazione fino al termine delle indagini preliminari. Sarà vietato pubblicare le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari fino a quando l'indagato o il suo difensore non ne siano venuti a conoscenza.

9- Non più possibile la pubblicazione di nomi o immagini di magistrati relativamente ai procedimenti penali a loro affidati, salvo che l'immagine non sia indispensabile al diritto di cronaca.

10- Nel caso in cui un sacerdote venisse sottoposto ad indagini o fosse arrestato, dovrà essere avvertito il vescovo della diocesi dell'accusato. Nel caso di un vescovo o un abate verrà avvisata la segreteria di Stato vaticana.

11-  Le "cimici" saranno usate solo per spiare luoghi nei quali si sa che sta avvenendo un'attività criminosa. Le eccezioni sono per i reati di mafia, terrorismo e per quelli più gravi.

 

 

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